DM 15 FEBBRAIO 2017
Il Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari con decreto interministeriale 22 gennaio 2014, ha previsto ai punti A.5.4. e A.5.5 l’adozione dei criteri ambientali minimi (CAM), da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da inserire obbligatoriamente negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per l’esecuzione di trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade.
I criteri ambientali minimi rappresentano un mezzo per:
· tutelare l’ambiente acquatico e l’acqua potabile;
· tutelare la salute, soprattutto nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
· tutelare gli ecosistemi naturali.
I criteri ambientali minimi si suddividono in criteri ambientali “di base” e criteri “premianti”.
I primi devono essere introdotti obbligatoriamente dalle stazioni appaltanti nei capitolati tecnici e nelle gare d’appalto per descrivere l’oggetto, la qualificazione dell’appaltatore, le modalità di esecuzione e le specifiche tecniche degli interventi. I secondi costituiscono dei criteri per la valutazione delle diverse offerte, nel rispetto dei principi di maggior sostenibilità ambientale e di minor impatto per la salute pubblica.
I criteri ambientali minimi (di base e premianti) costituiscono per le stazioni appaltanti degli elementi di valutazione importanti, pur nel rispetto del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa in ossequio a quanto stabilito dal codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il decreto interministeriale 15 febbraio 2017 entra in vigore dal 27 marzo 2017 ed è consultabile al seguente link