AUTORIZZAZIONI di PF per emergenza fitosanitaria, art. 53 del Reg. (UE) n. 1107/2009 – anno 2023 che non richiedono provvedimenti di deroga
Nella parte generale delle NTDI 2023 è previsto: Nel caso di autorizzazioni all’impiego di prodotti ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009, art. 53, per situazioni di emergenza fitosanitaria, non è necessario un provvedimento di deroga al disciplinare nei casi in cui l’autorizzazione riguardi estensioni di impiego di sostanze attive già previste nelle Linee Tecniche per altre colture o impieghi. La deroga deve essere invece approvata nei casi in cui l’autorizzazione per situazioni di emergenza fitosanitaria riguardi: sostanze attive candidate alla sostituzione; sostanze attive revocate dall’UE; s.a. pericolose per le acque presenti nell’elenco delle tabelle 1/A e 1/B Allegato I Dlgs 152/06; s.a. non ancora autorizzate; sostanze classificate come Cancerogene, Mutagene, Teratogene - CMR. Scarica l'allegato: ISOMATE P 2023 - Sesia del melo